Titolo IV
Art. 71
Criteri di classificazione
In vigore dal 24 mag 1974
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, n. 585.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-71