Titolo IV
Art. 72
Coesistenza di più infermità
In vigore dal 24 mag 1974
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-72