Titolo IV
Art. 74
Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
In vigore dal 13 lug 1980
Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria e aumentata dell'aliquota indicata nell' nel testo modificato dalla presente legge e nell', con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti.
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'.
In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo
stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-74