Titolo IV

Art. 79

Opzione per trattamento a carico di Governi esteri

In vigore dal 24 mag 1974
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilità previsti dal presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-79

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