Titolo V

Art. 83

Genitori

In vigore dal 24 mag 1974
Se al dipendente di cui al primo comma dell' o al pensionato non sopravvivono il coniuge nè figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purchè siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti. Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare. È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-83

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