Titolo IV
Art. 80
Servizio di guerra
In vigore dal 24 mag 1974
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.
Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall' della legge 18 marzo 1968, n. 313.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-80