Titolo V
Art. 84
Fratelli e sorelle
In vigore dal 24 mag 1974
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell' o del pensionato, purchè siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.
Si applica l', comma terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-84