Titolo V

Art. 88

Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare

In vigore dal 24 mag 1974
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo; tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento; più di quattro, 60 per cento; c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di tre, 75 per cento. Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo. Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali. L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilità, che sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani. Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione di riversibilità, la conseguono nella misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-88

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo