Titolo V
Art. 91
Scomparsa e irreperibilità
In vigore dal 24 mag 1974
I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la pensione di riversibilità, conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell' del codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purchè sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.
Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze di attività o di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte, il trattamento temporaneo è tramutato in pensione.
In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1 ottobre 1951, n. 1140.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-91