Titolo V

Art. 89

Misura dell'indennità per una volta tanto

In vigore dal 24 mag 1974
L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all' o tanti ottavi della base pensionabile di cui all', quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-89

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