Titolo V

Art. 82

Orfani

In vigore dal 14 apr 1988
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell' ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purchè la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purchè la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purchè la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianità prevista dall', comma secondo, o dall', comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 1988, n.366 in G.U. 1a S.S. 06/04/1988 n.14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'".
  • La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n.403 (in G.U. 1a S.S. 13/04/1988 n.15) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale del comma 3 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-82

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