Titolo IV

Art. 68

Assegno rinnovabile per i militari

In vigore dal 15 feb 1980
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra. La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata nè altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Note all'articolo

  • La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-68

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