Capo IV
Art. 37
Servizio reso nella m.v.s.n.
In vigore dal 24 mag 1974
Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi dell', lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72.
Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.
I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonché quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresì valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.
La disposizione dell'ultimo comma dell' si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialità e milizie speciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-37