Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 157
Liquidazione di ufficio
In vigore dal 24 mag 1974
Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-157