Parte SECONDATitolo I

Art. 153

Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato

In vigore dal 24 mag 1974
Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione. Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'. Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-153

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