Parte SECONDA›Titolo I
Art. 152
Determinazione della pensione capitalizzata
In vigore dal 24 mag 1974
Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennità per una volta tanto da versare all'amministrazione statale, all'ente o all'istituto di cui al secondo comma dell' è emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-152