Parte SECONDA›Titolo I
Art. 148
Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti
In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni contenute negli si osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-148