Parte SECONDA›Titolo I
Art. 149
Definizione della domanda di computo
In vigore dal 24 mag 1974
Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all' provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.
Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato in forma amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-149