Parte SECONDATitolo I

Art. 150

Pagamento del contributo di riscatto

In vigore dal 24 mag 1974
Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'. Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa. Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-150

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