Sez. II
Art. 158
Competenza
In vigore dal 24 mag 1974
In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilità sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei casi di consolidamento.
Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-158