Capo II›Sez. I
Art. 163
Amministrazione centrale
In vigore dal 21 nov 1987
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli .
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-163