Sez. II
Art. 159
Liquidazione in caso di decesso in servizio
In vigore dal 24 mag 1974
Il trattamento normale di riversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su domanda degli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-159