Sez. II

Art. 160

Liquidazione in caso di morte del pensionato

In vigore dal 18 mag 1986
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette. Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati. Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-160

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