Sez. II
Art. 161
Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato
In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la riversibilità ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-161