Sez. II

Art. 161

Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato

In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la riversibilità ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-161

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