Art. 157 · Liquidazione di ufficio
Titolo IICapo ISez. I

Art. 157

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Liquidazione di ufficio

In vigore dal 24 mag 1974
Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-157