Art. 7
Estimo catastale delle unità immobiliari urbane
In vigore dal 1 gen 1974
L'estimo catastale edilizio urbano è ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare.
La tariffa di estimo è costituita per unità di riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria e classe, dal reddito lordo medio ordinario da essa ritraibile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo.
Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonché per oneri tributari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-7