Art. 3

Tariffa di reddito agrario

In vigore dal 1 gen 1974
La tariffa di reddito agrario è costituita, per ettaro e in moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attività agricole, imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione della produzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-3

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