Art. 2

Tariffa di reddito dominicale

In vigore dal 1 gen 1974
La tariffa di reddito dominicale è costituita, per ettaro ed in moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attività agricole, al netto delle spese di conservazione del capitale fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-2

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