Art. 5
Revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni
In vigore dal 1 gen 1974
Le revisioni della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni, previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri previsti dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dalla legge 1 ottobre 1969, n. 679, sulle semplificazioni delle procedure catastali.
Le stesse norme si applicano anche nelle revisioni generali della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni da disporre per tutto il territorio della Repubblica con decreto del Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-5