Art. 9
Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane
In vigore dal 1 gen 1974
Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.
Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-9