Art. 11
Norma transitoria per i redditi dei terreni
In vigore dal 1 gen 1974
La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovrà essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.
Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-11