Art. 12
Norma transitoria per i redditi dei fabbricati
In vigore dal 7 gen 1986
La prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani dovrà essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.
Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi delle unità immobiliari urbane saranno determinati con le norme di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Note all'articolo
- Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 4 comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, e' prorogato fino al 31 dicembre 1985".
- Il D.L. 6 gennaio 1986 n.2, convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1986, n. 60, ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-12