Art. 6
Revisioni degli estimi delle unità immobiliari urbane
In vigore dal 1 gen 1974
Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e, con stima diretta, della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.
Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;604#art-6