Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 3
Art. 84
Assicurazione obbligatoria
In vigore dal 18 dic 2025
Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.
È ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
È ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell', è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.
Note all'articolo
- La L. 2 dicembre 2025,n . 182, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-84