Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 3

Art. 83

Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate

In vigore dal 18 dic 2025
È vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi. I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori. Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.

Note all'articolo

  • La L. 2 dicembre 2025,n . 182, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-83

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