Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 3
Art. 81
Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni
In vigore dal 4 mag 1973
È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-81