Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 2

Art. 79

Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici Sanzioni

In vigore dal 4 mag 1973
Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici Sanzioni Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 300.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-79

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo