Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 2
Art. 79
Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici Sanzioni
In vigore dal 4 mag 1973
Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici
Sanzioni
Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 1000 a L.
300.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-79