Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 2
Art. 75
Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti
In vigore dal 4 mag 1973
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-75