Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 1
Art. 73
Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali
In vigore dal 4 mag 1973
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-73