Art. 73 · Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 1

Art. 73

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Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali

In vigore dal 4 mag 1973
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-73