Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 1
Art. 72
Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali Limiti
In vigore dal 4 mag 1973
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo , assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-72