Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo II
Art. 68
Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine
In vigore dal 4 mag 1973
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località della Repubblica sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.
I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-68