Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo II

Art. 70

Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennità

In vigore dal 4 mag 1973
Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal decreto previsto dall' per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari. Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennità hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-70

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