Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 2
Art. 74
Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.
In vigore dal 8 nov 1989
L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L.
18.000.
La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Note all'articolo
- La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-74