Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 2
Art. 77
Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici
In vigore dal 4 mag 1973
Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-77