Art. 72 · Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali Limiti
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 1

Art. 72

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Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali Limiti

In vigore dal 4 mag 1973
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo , assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti. Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-72