Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 3

Art. 86

Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

In vigore dal 18 dic 2025
1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione è presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione. 2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-86

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