Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 3
Art. 88
Oggetti diretti ad omonimi
In vigore dal 4 mag 1973
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-88