Art. 88 · Oggetti diretti ad omonimi
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 3

Art. 88

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Oggetti diretti ad omonimi

In vigore dal 4 mag 1973
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza. Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-88