Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 3
Art. 89
Pagamento delle somme gravanti i pacchi
In vigore dal 4 mag 1973
All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti.
Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-89